TAX CREDIT SULLE LOCAZIONI DI MARZO/APRILE E MAGGIO 2020
Inserito da Hooman Banihashemi
Con il Decreto Rilancio e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.14/E del 06 giugno è possibile procedere immediatamente ovvero dal 06 giugno 2020 ad utilizzare il credito d’imposta pari al 60% degli affitti o al 30% dei contratti a prestazioni complesse.
QUALI LOCALI RIENTRANO?
Il Bonus riguarda TUTTI i locali destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professionale, nonché per l’esercizio dell’attività da parte degli enti non commerciali, a prescindere dalla categoria catastale.
Pertanto è irrilevante la categoria catastale come previsto in un primo momento. L’immobile può essere catastalmente anche un’abitazione privata ma se di fatto è destinato ad uso lavorativo rientra nel bonus in questione.
Fanno parte anche gli immobili ad uso promiscuo (es.abitazione e studio, etc.) e l’entità del bonus è commisurata alla metà del canone.
I MESI DI RIFERIMENTO PER IL CREDITO
Il credito riguarda gli affitti dei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020.
I mesi non sono collegati, ovvero è possibile chiedere il credito anche per un solo mese di riferimento.
CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL CREDITO
1) Calo del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Il calo va verificato mese per mese e pertanto il bonus può spettare anche per un solo mese.
2) Ricavi conseguiti non superiori ad euro 5 milioni.
3) Pagamento dei canoni di riferimento devono avvenire entro il 2020 e comunque prima dell’utilizzo del credito.
POSSIBILITA’ DI CEDERE IL CREDITO O DI ABBATTERE IL CANONE
1) E’ possibile trasferire il credito al proprietario dei locali in "conto canone” ovvero scalando dal dovuto senza dover versare la somma per intero.
Ad esempio: Su un canone di € 1.000,00 è possibile pagare al proprietario € 400,00 in denaro e € 600,00 sotto forma di credito fiscale. Il proprietario dovrà accettare questo passaggio, ma tenendo conto che a breve i locatari dovranno pagare l’IMU, non dovrebbero opporsi poiché possono subito compensare il credito con l’IMU.
2) Il credito può essere ceduto anche alle banche o ad altri soggetti privati.
CODICE TRIBUTO
Per la compensazione il codice tributo da utilizzare è “6920“
PERPLESSITA’ E DUBBI NON CHIARITI
La circolare dell’Agenzia non chiarisce il caso del fatturato pari a zero. Ovvero quei soggetti che hanno avuto il fatturato pari a zero per il lockdown, ma che lo stesso mese dell’anno precedente avevano per vari motivi sempre un fatturato pari a zero.
Inoltre rimane la perplessità sull’esclusione dei leasing immobiliari da parte dell’Agenzia, mentre il decreto aveva esteso il tax credit a tutte le forme di leasing.
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Divisione Ufficio Stampa e Comunicazione