Arbitrato
Lo Studio offrire il servizio dell'Arbitrato nelle dispute civili nazionali ed internazionali, in particolare in quelle societarie, commerciali ed industriali, con l'applicazione delle normative nazionali , internazionali, o della Camera di Commercio Internazionale (I.C.C).
Siamo iscritti nella lista degli Arbitri presso la Camera di conciliazione e arbitrale della Camera di Commercio di Roma.
Cos'è l'Arbitrato?
L'arbitrato è uno strumento con cui si risolvono le controversie civili, in alternativa alla via giudiziaria.
Si può ricorrere all'arbitrato solo per volontà delle parti, sottoscrivendo un compromesso arbitrale nel momento in cui insorge la lite (in alternativa al processo civile con la presenza degli avvocati) oppure in seguito alla manifestazione della scelta al momento della redazione del contratto inserendo appunto la clausola arbitrale.
Le parti sono libere di nominare in comune accordo l'Arbitro, oppure possono rivolgersi, alla Camera arbitrale nazionale o internazionale presso la Camera di Commercio, ovvero al Tribunale o ad alcuni ordini professionali, affinchè quest'ultimi provvedano alla nomina dell'Arbitro.
L'arbitro ha il potere di decidere sulla materia della controversia (il potere in questo caso viene sottratto dal giudice). La decisione viene chiamata "Lodo" che sostituisce la sentenza del giudice, della quale ha la stessa forza.
L'arbitrato può essere:
- Rituale: quando, svolgendosi secondo le regole del codice di procedura civile , conduce ad una decisione, il lodo rituale, che ha efficacia di sentenza.
- Irrituale: quando conduce ad una decisione, il lodo irrituale, che ha natura ed efficacia negoziale.
- Di diritto: quando gli arbitri decidono secondo le norme di un certo ordinamento giuridico.
- Di equità: quando gli arbitri decidono non in base alle norme di un determinato ordinamento giuridico ma secondo criteri equitativi.
- Amministrativo: quando il procedimento si svolge sotto il controllo di una determinata istituzione, in base ad un regolamento da questa predisposto.
- Ad hoc: quando il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale (clausola/compromesso), senza il riferimento ad una istituzione arbitrale.
Nelle controversie internazionali, il lodo arbitrale ha una forza anche superiore alla sentenza del giudice, in quanto diverse convenzioni internazionali consentono al lodo di essere agevolmente riconosciuto ed eseguito anche in stati diversi da quello in cui si è svolto il procedimento arbitrale, ciò che molte volte non accade per le sentenze giudiziarie.